Eco Bonus
L’Ecobonus è un’agevolazione statale che consente a privati e aziende di detrarre fiscalmente una parte delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. La detrazione è del 110% su un ammontare di spesa di € 40.000 per unità immobiliare. (NUOVO INCENTIVO DEL 110%)
A quali tipi di edifici si può applicare l’eco bonus
Condomini
Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11/10/2017
Limite di spesa: 60.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
Detrazione massima: 66.000 Euro
Edifici unifamiliari
Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo
Limite di spesa: 60.000 Euro
Detrazione massima: 66.000 Euro
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.
Gli impianti possono essere:
- a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;
- a pompa di calore;
- ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione);
- geotermici.
Gli interventi possono essere abbinati anche a installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o impianti di microcogenerazione
Limite di spesa: 30.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
Detrazione massima: 33.000 Euro
Sono ammissibili anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici unifamiliari con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.
Gli impianti possono essere:
- a pompa di calore
- ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione)
- geotermici
Gli interventi possono essere abbinati anche a installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o impianti di microcogenerazione
Limite di spesa: 30.000
Detrazione massima: 33.000 Euro
Sono ammissibili anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito
Condomini
Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11/10/2017
Limite di spesa: 60.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
Detrazione massima: 66.000 Euro
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.
Gli impianti possono essere:
- a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;
- a pompa di calore;
- ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione);
- geotermici.
Gli interventi possono essere abbinati anche a installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o impianti di microcogenerazione
Limite di spesa: 30.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
Detrazione massima: 33.000 Euro
Sono ammissibili anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito
Edifici unifamiliari
Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo
Limite di spesa: 60.000 Euro
Detrazione massima: 66.000 Euro
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici unifamiliari con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.
Gli impianti possono essere:
- a pompa di calore
- ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione)
- geotermici
Gli interventi possono essere abbinati anche a installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o impianti di microcogenerazione
Limite di spesa: 30.000
Detrazione massima: 33.000 Euro
Sono ammissibili anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito
Requisiti
- Gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
- Gli interventi devono risultare congrui in relazione alla spesa sostenuta, come attestato da apposita asseverazione rilasciata da tecnico abilitato
- Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche o comunque il conseguimento della classe energetica più alta, come attestato dall’APE
- condomini
- persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale
- persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale
- istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati
- enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
La DETRAZIONE FISCALE POTENZIATA AL 110% SI APPLICA ANCHE A TUTTI GLI ALTRI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO di cui all’articolo 14 del D.lgs. n. 63 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e A CONDIZIONE CHE SIANO ESEGUITI CONGIUNTAMENTE AD ALMENO UNO DEI SUDDETTI INTERVENTI.
Soggetti beneficiari
Soggetti beneficiari
- condomini
- persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale
- persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale
- istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati
- enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
La DETRAZIONE FISCALE POTENZIATA AL 110% SI APPLICA ANCHE A TUTTI GLI ALTRI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO di cui all’articolo 14 del D.lgs. n. 63 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e A CONDIZIONE CHE SIANO ESEGUITI CONGIUNTAMENTE AD ALMENO UNO DEI SUDDETTI INTERVENTI.