Cos’è l’Eco Sisma Bonus

L’ecosismabonus è un’agevolazione fiscale composta da ecobonus + sismabonus

ECOBONUS

L’Ecobonus è un’agevolazione statale che consente a privati e aziende di detrarre fiscalmente una parte delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. La detrazione è del 110% su un ammontare di spesa di € 40.000 per unità immobiliare. (NUOVO INCENTIVO DEL 110%)

SISMABONUS

Il Sisma Bonus è l’agevolazione statale che consente a privati e aziende di detrarre fiscalmente una parte delle spese sostenute per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili ad uso produttivo situati nelle zone ad elevato rischio sismico . La detrazione è del 110% su un ammontare complessivo di spesa di € 96.000.(NUOVO INCENTIVO DEL 110%)

ECOSISMABONUS (ecobonus+sismabonus)

È possibile utilizzare le due agevolazioni statali congiuntamente per la messa in sicurezza statica e l’efficientamento energetico delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva ad alto rischio sismico. Possono usufruire dei bonus i privati (persone fisiche, società di persone, imprenditori individuali, professionisti) e società (società di capitali ed enti) che avranno la possibilità di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una parte delle spese sostenute. La misura della detrazione è del 110%, su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 136.000 euro per unità immobiliare. (NUOVO INCENTIVO DEL 110%)

Informazioni EcoSismaBonus - News DL Maggio (incentivo 110%)

 

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 i lavori di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici eseguiti dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite a prima casa beneficeranno di ecobonus e sismabonus al 110%, a condizione che si realizzino maxi-interventi e che si migliori la classe energetica.

 

L’agevolazione sarà fruibile come detrazione fiscale oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.

 

È questo, in sintesi, il superbonus edilizia messo in campo dal Governo nel Decreto Rilancio approvato stasera dal Consiglio dei Ministri.

 

Ma vediamo come saranno i nuovi ecobonus e sismabonus al 110%, stando all’ultima bozza del decreto.

Ecobonus e sismabonus 110%, maxi-interventi e tetti di spesa

Per ottenere l’ecobonus con l’aliquota del 110% sarà necessario eseguire lavori importanti di riqualificazione energetica degli edifici, cioè:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. Tale detrazione è calcolata su un tetto di spesa massimo di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM (ex DM 11 ottobre 2017);

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un tetto di spesa massimo di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un tetto di spesa massimo di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Superbonus 110%: gli interventi trainanti e le modifiche alle detrazioni per l'efficienza energetica Ecobonus

La detrazione fiscale prevista dall’articolo 14 del D.L. n. 63/2013 si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per i seguenti interventi c.d. trainanti:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Fermo il requisito per i materiali isolanti che devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
  • Tetti di spesa: cambiano anche i tetti di spesa che adesso sono calcolati su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
    • a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
    • a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
    • a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
    Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
    Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
    • a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
    • a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari,
      ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
Superbonus 110% a tutti gli altri interventi di efficienza energetica
Come previsto dal Decreto Rilancio, il superbonus 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013 nei limiti di spesa previsti, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti. Importante modifica prevista dall’emendamento approvato, prevede che qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, fermi restando i requisiti previsti dalla norma.
Superbonus 110%: i nuovi requisiti previsti per l'Ecobonus
Per accedere al superbonus 110% previsto per gli interventi di efficienza energetica (sia trainanti che non) è necessario il rispetto di alcuni requisiti minimi. In particolare, nel loro complesso, gli interventi devono assicurare, anche congiuntamente all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Superbonus 110% anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione
Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Superbonus 110% dal 10 gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022 per gli IACP
Per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), le detrazioni fiscali potenziate per gli interventi di efficienza energetica si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
Superbonus 110%: i nuovi beneficiari

Aumentata la platea di beneficiari che possono accedere ai nuovi superbonus, che adesso sono:

  • i condomini;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • gli istituti autonomi case popolari (IACP);
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
  • dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
Superbonus 110% anche per la seconda casa
Viene eliminato il vincolo inizialmente previsto per le persone fisiche che avrebbero potuto beneficiare dei nuovi superbonus previsti per l’efficienza energetica solo per l’abitazione principale. Adesso, con l’emendamento approvato, potranno beneficiare delle detrazioni per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Superbonus 110%: la sostituzione degli infissi e degli impianti di climatizzazione invernale
La detrazione del 110% per gli interventi di efficienza energetica è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.

La detrazione si applica nella misura del 65%o per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Ecobonus e sismabonus 110%, APE e asseverazione

Stando all’ultima bozza del decreto, l’ecobonus al 110% sarà concesso a condizione che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, che conseguano la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Come accade già oggi per gli interventi agevolati dall’ecobonus, anche quelli che godranno del superbonus del 110% dovranno essere comunicati all’ENEA, secondo modalità definite in seguito dal Ministero dello Sviluppo economico.

L’ecobonus e il sismabonus al 110% saranno concessi a condizione che la bontà degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che dovranno anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

I tecnici responsabili delle attestazioni e asseverazioni dovranno stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi dei lavori che attestano o asseverano, e comunque per un importo minimo che sarà indicato nel testo definitivo del decreto.

La polizza servirà a garantire il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata non soltanto ai propri clienti ma anche e al bilancio dello Stato. Chi dovesse rilasciare attestazioni e asseverazioni infedeli rischierà sanzioni penali o pecuniarie.

Sconto in fattura e cessione del credito

Per gli interventi beneficiari del nuovo superbonus 110%, in alternativa alla detrazione fiscale vera e propria, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, o per la trasformazione in un credito di imposta. Il decreto introduce l’obbligo per il contribuente di acquisire il ‘visto di conformità’.

La cessione del credito è un accordo attraverso il quale un soggetto, detto cedente, trasferisce a un altro (cessionario) il suo credito verso un debitore (ceduto).

Il termine “cessione” è solitamente utilizzato per trasferire i diritti di credito e i diritti personali di godimento, nonché altre posizioni soggettive parziali; è un termine che perciò può riguardare anche i cosiddetti acquisti derivativo-costitutivi, in base ai quali – sulla base di una posizione soggettiva più ampia – si trasferisce una posizione soggettiva più ristretta.

I requisiti per avvalersi della cessione del credito sono due:

  • titolarità della posizione soggettiva da cedere;
  • disponibilità della posizione soggettiva da parte del titolare (restano esclusi, pertanto, dal novero dei diritti cedibili i cosiddetti diritti indisponibili, dichiarati tali dalla legge o indisponibili per loro natura, perché in tal caso vi è difetto di legittimazione a disporre).

 La cessione può essere:

  • Pro soluto: Quando il cedente non deve rispondere dell’eventuale inadempienza (solvibilità) del debitore. Garantisce solamente dell’esistenza del credito.
  • Pro solvendo: Quando invece il cedente risponde dell’eventuale inadempienza del debitore.

L’art. 1260 del Codice civile dichiara: «Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale, o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione».

Si evidenzia che con EnelX la cessione del credito è Pro soluto.

Gli altri bonus per gli edifici

I nuovi superbonus si aggiungono a quelli vigenti:

  • bonus ristrutturazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio;
  • bonus mobili ed elettrodomestici del 50% per arredare immobili ristrutturati;
  • bonus verde del 36% per realizzare aree verdi e giardini;
  • ecobonus dal 50% per le finestre, al 65% per pannelli solari termici e caldaie a condensazione al 75% per il cappotto su parti comuni per almeno il 25% della superficie dell’edificio;
  • sismabonus dal 50% all’85% per la messa in sicurezza antisismica degli edifici in zona sismica 1, 2 e 3;
  • bonus facciate del 90% per tinteggiatura, pulitura o rifacimento delle facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 ma disciplinato solo a febbraio dall’Agenzia delle Entrate, pochi giorni prima che il lockdown bloccasse i cantieri.

Fonte disposizioni governative per il superbonus: lavoripubblici.it

CHI USUFRUISCE DEI BENEFICI DELL’ECO-SISMABONUS

Possono usufruire del beneficio, ai sensi di legge, i soggetti IRPEF e IRES che sostengono le spese per l’intervento di riqualificazione energetica e/o per gli interventi antisismici e detengono il bene immobile in base ad un titolo idoneo:

  • proprietario o nudo proprietario
  • titolare di un diritto reale di godimento
  • comodatario (con consenso del proprietario)
  • locatario o utilizzatore in leasing (con consenso del proprietario)
  • familiare convivente con il proprietario o detentore e il convivente non proprietario né titolare di un contratto di comodato (per immobili a destinazione abitativa)
  • acquirente dell’immobile (oggetto di riqualificazione) per le quote di detrazione residue
  • istituti autonomi, case popolari (IACP),o enti aventi le medesime finalità e le cooperative a proprietà indivisa per gli interventi su immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica
  • le società immobiliari per gli interventi effettuati su immobili concessi in locazione (valido solo per il Sismabonus)

 

I luoghi a rischio sismico e d’intervento per le operazioni di ecosismabonus

Zona 1

Sismicità alta: zona dove si possono verificare forti terremoti e comprende 708 comuni dove si sono registrati gli ultimi terremoti più forti (Abruzzo, Friuli, Campania, Calabria, Marche, Lazio)

Zona 2

Sismicità media: riferita a 2.345 Comuni in cui potrebbero verificarsi terremoti abbastanza forti

Zona 3

Sismicità bassa: include i Comuni che potrebbero essere soggetti a terremoti modesti